Regolamento per i santi patroni
Una brillante proposta di legge per regolamentare la figura dei santi patroni.
Non è mai stato chiaro quali siano i compiti dei santi patroni e quali quelli degli amministratori locali. Dopo aver applicato efficacemente i principi dello spoil system a segretari comunali e dirigenti pubblici, la classe politica vuole avere le mani libere anche sui santi patroni. Lo scopo è quello di sostituire più facilmente i santi che non rendano a dovere o, peggio, che siano “vicini” alla parte politica avversa. A tal scopo, la recente proposta di legge prevede un rapporto fiduciario tra sindaco e santo, e consente una maggiore mobilità dei santi nel territorio nazionale. Di seguito il testo della proposta.
Regolamentazione santi patroni locali

Art.1 – Ogni  comune ha un santo patrono titolare, iscritto ad apposito albo nazionale SS. Patroni, articolato su base regionale.

Art.2 – Con proprio decreto, il sindaco nomina il santo patrono locale, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’albo nazionale SS. Patroni. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il santo uscente è confermato di diritto.

Art.3 – La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco. Il santo patrono cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni ordinarie sino alla nomina del nuovo titolare.

Art.4 – Il santo patrono non puo’ chiedere o accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore, di importo non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto. E’ tenuto a dichiarare immediatamente l’insorgenza di eventuali conflitti di interesse e a fornire tutte le informazioni sulla propria situazione patrimoniale .

Art.5 – I comuni possono stipulare tra loro convenzioni per la gestione associata di un unico santo patrono, disciplinandone il funzionamento e ripartendo i relativi costi.

Art.6 – Il regolamento comunale può prevedere, altresì, l’istituzione della figura di un vice santo patrono, per coadiuvare il santo patrono nelle ordinarie attività e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza, impedimento, o incompatibilità.

Art.7 – Durante il mandato il santo patrono può essere revocato per violazione dei doveri d’ufficio e per mancato raggiungimento degli obiettivi. In tal caso, il santo è collocato in disponibilità e può essere nominato presso altri municipi. Dopo due anni di disponibilità senza una nomina, il santo viene mandato in mobilità d’ufficio presso altre amministrazioni, anche fuori dal territorio nazionale.

 

Con questa normativa sarà possibile evitare casi come quello di Napoli, dove le responsabilità di San Gennaro per omissione di atti d’ufficio sono tutt’ora al vaglio degli inquirenti, e consentire ai sindaci di scegliere i santi più qualificati sul mercato nell’interesse della collettività locale.

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